Tribunale di Salerno, 13 settembre 2025, n. 3602, Est. D’Ambrosio
Contratti bancari – mutui Barclays – indicizzazione franco svizzero – doppia indicizzazione – estinzione parziale anticipata – nullità parziale clausole
“Dunque, proprio l’esame delle richiamate clausole rende evidente che le stesse non sono chiare né comprensibili nel loro contenuto tecnico per un consumatore medio, non consentendogli di comprendere il tasso di interesse applicabile in concreto e né le modalità di funzionamento del complesso ed oscuro meccanismo finanziario.
(…)
In conclusione, le clausole sopra analizzate anche lette alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione: finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor. Tale scarsa intelligibilità circa il funzionamento di questi meccanismi determina la circostanza per la quale al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non viene reso edotto in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali può incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione, anticipata o entro i termini del medesimo, ed ai loro effetti sul piano di rimborso del debito; tali rischi possono risultare di rilevante entità, determinando ad esempio la lievitazione del capitale da restituire sino a valori superiori a quello iniziale anche diverso tempo dopo l’avvio dei rimborsi.
Chiara è dunque la vessatorietà delle stesse (…)
Di conseguenza le pattuizioni sulla conversione in franco svizzero rimaste nella ambiguità sono inefficaci nei confronti del consumatore e le somme versate a titolo di conversione in franchi svizzeri, poiché hanno provocato, violando la buone fede, l’eccessivo squilibrio economico e giuridico, vanno restituite, oltre interessi”.