Tribunale di Napoli Nord, 20 agosto 2025, n. 3126, Est. Petruzziello

Contratti bancari – consumatore – art. 124 bis TUB – valutazione merito creditizio – responsabilità precontrattuale – violazione – risarcimento danno

“Com’ è noto l’art. 124 bis del T.U.B. (rubricato “Verifica del merito creditizio”) prevede che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Tale normativa però non ha previsto una specifica sanzione per il caso in cui il fi­nanziatore non proceda ad una valutazione del merito creditizio nelle operazioni di credito al consumo, sicché non è possibile ricavarne, quale conseguenza, la nullità del rapporto o l’inoperatività delle obbligazioni che ne sono derivate. Non è però impedito al consumatore, in caso di omessa o insufficiente valutazione del merito creditizio, di rilevare comunque la violazione degli obblighi di correttezza ex art. 1175 c.c. per ottenere il risarcimento del danno sofferto per effetto di una mancata specifica informazione. Sebbene la doglianza dell’opponente sembrereb­be muoversi in tal senso, egli però non ha formulato specifica e autonoma do­manda volta ad accertare la responsabilità precontrattuale della banca e a ottener­ne il relativo risarcimento del danno; (…)”

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