Cassazione Civile, 17 settembre 2025, n. 25547, Pres. Scarano, Rel. Pellecchia (ordinanza)

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – art. 58 TUB – prova inclusione credito – pubblicazione G.U.

“In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Orbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo accertato dalla corte d’appello né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto né se sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti. In violazione dei principi sopra espressi la corte territoriale si è limitata ad affermare che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della cessione di crediti in blocco effettuata dalla (…) non esclude il debito oggetto di causa (…)”.

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