Tribunale di Pavia, 19 settembre 2025, n. 1011, Est. Cameli

Buoni Fruttiferi Postali – prescrizione – Foglio Informativo Analitico – mancata consegna – violazione obblighi informativi – conferma risarcimento danno

“In definitiva, in ragione di quanto esposto, l’onere della prova gravava su Poste che, nel corso del giudizio non ha in alcun modo dimostralo la consegna del citato foglio informativo: non è stata prodotta ricevuta, o altro documento equipollente come dichiarazione degli attori, né formulate ulteriori istanze istruttorie.

L’assenza di prova circa la consegna del foglio informativo, unitamente alla lacunosità del buono postale, ha comportato un grave inadempimento a carico di Poste, con riferimento alla violazione dei doveri di informazione e comunicazione.

La violazione dei doveri di informazione ha infatti precluso ai risparmiatori la conoscibilità del termine di prescrizione e quindi la possibilità di riscuotere la liquidazione dei buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per essi previsto; in altri termini, i sig.ri 2 J non sono stati messi in condizione da parte di Poste di esercitare il diritto al rimborso.

La sentenza di prima grado del Giudice di Pace di Voghera n. 156/2024 è quindi corretta e viene confermata.”

Testo integrale