Tribunale di Ancona, 21 luglio 2025, n. 1312, Est. Perlini

Mutui e finanziamenti – tasso variabile – regime composto – mancanza TAE – violazione art. 117 TUB c. 4 – ricalcolo tasso bot in capitalizzazione semplice

“Se la forma del 117 del t.u.b. costituisce lo strumento che il Legislatore ha individuato per superare le asimmetrie informative tra contraenti, il regime finanziario del piano di ammortamento, che influisce sul prezzo, non può essere pattuito in forma indiretta attraverso l’allegato ed anonimo piano di ammortamento.

Si rende allora necessaria la specificazione del regime finanziario adottato od, in alternativa, la indicazione del TAE – tasso annuale effettivo – da cui desumere gli effetti dell’adozione della capitalizzazione composta sui pagamenti infrannuali (se il mutuo è informato dal regime di capitalizzazione semplice il TAN ed il TAE coincidono, mentre nel regime della capitalizzazione composta il TAE è superiore al TAN).

Nel caso di specie ad essere carente non è il dato prettamente formale, perché i numeri rappresentativi delle quote di capitale (che ne esprimono la velocità di rimborso condizionante poi gli interessi) sono “scritti” nel piano di ammortamento, ma il raggiungimento dello scopo cui è volta la forma del contratto bancario, perché, se la forma deve equilibrare le impari consapevolezze tecniche tra finanziatore e finanziato, l’equilibrio non è certo ristabilito dalla serie numerica delle quote di capitale nel piano di ammortamento.

Nel caso di specie si riscontra allora la nullità formale dell’accordo identificativo degli interessi, poiché non rispetta il requisito strutturale della forma informativa di cui all’art. 117 del Tub.

(…)

Partendo da tale tracciato deve reputarsi che il contratto di finanziamento di cui al presente giudizio manca di pattuizione espressa su di un elemento attinente al prezzo e per tale via deve ritenersi nullo per violazione della forma prescritta dal 117 t.u.b., nella sua tipica finalità. II vizio della forma scritta costituisce motivo di nullità del contratto per espressa previsione del comma 4 dell’articolo 117 t.u.b., nullità da cui discende l’obbligatorietà della sostituzione del tasso convenzionale con quella del tasso bot, come comminata ex art. 117 c. 7 Tub.”

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