Cassazione Civile, 14 ottobre 2025, n. 27460, Pres. Scoditti, Rel. D’Aquino (ordinanza)
Conto corrente – anatocismo post 2000 – pattuizione scritta – verifica rimesse solutorie – onere banca – saldo rettificato
“«Ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell’art. 25, comma 2, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell’art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell’art. 7, comma 3, Del CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa»
(…)
Ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, in costanza di facilitazioni creditizie appoggiate in conto corrente come nella specie (contratto di apertura di credito acceso in data 6 novembre 2003), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preventivamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass., n. 9141/2020). Nel qual caso, spetta alla banca, ove eccepisca la prescrizione dell’azione ex art. 2033 cod. civ., allegare e provare la natura solutoria delle rimesse contestate, nonché al correntista provare che le rimesse contestate abbiano natura meramente ripristinatoria (…).”