Cassazione Civile, 6 ottobre 2025, n. 26855, Pres. Scarano, Rel. Pellecchia (ordinanza)

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – onere prova cessionaria – art. 58 TUB – adeguata prova inclusione credito

“In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Orbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo accertato dalla corte d’appello né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto né se sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti. In violazione dei principi sopra espressi la corte territoriale si è limitata ad affermare in modo generico che la Società (…) è succeduta nella titolarità della posizione creditoria dedotta in giudizio da a mezzo della sua mandataria in virtù di cessione di crediti concluso il 14 luglio 2017 , il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data (…) (cfr. pagg. 6 e 7 sentenza impugnata).”

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