Tribunale di Salerno, 12 ottobre 2025, n. 4063, Est. Caputo
Conto corrente – anatocismo – pattuizione capitalizzazione – TAN e TAE interessi creditori uguali – rideterminazione saldo senza capitalizzazione
“(…) questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato in sede di integrazione dell’elaborato peritale con l’ipotesi ricostruttiva n. 2, in cui ha proceduto ad eliminare qualsiasi forma di capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori sia in relazione al contratto di conto corrente n. 1897, sia al contratto di conto anticipi n. 4767. Infatti, in entrambi i contratti (cfr. all.ti 11 e 13 della produzione della fase monitoria), pur essendo stata pattuita la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità trimestrale, il T.A.N. ed il T.A.E. degli interessi creditori coincidono, per cui va applicato il principio (Cass. Civ., 18864/2023; Cass. Civ., n. 10775/2024) per cui “… la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”.