Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 24 ottobre 2025, Est. Longo
Mutui e finanziamenti – mancata allegazione piano di ammortamento – indeterminatezza regime capitalizzazione applicato – revoca decreto ingiuntivo
“L’omessa produzione del piano di ammortamento tuttavia, documento da ritenere parte integrante del contratto stesso e oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione del beneficiario del mutuo, preclude ogni opportuna verifica e valutazione degli importi concretamente determinati a debito, secondo le condizioni di contratto, nel rispetto della misura dei tassi applicati e ciò, inevitabilmente, anche ai fini della compiuta verifica del TAEG.
(…)
Si osserva ancora come pur indicato in contratto il criterio di ammortamento alla francese, non risulta chiarito se l’ammontare degli oneri dovuti sia determinato applicando la capitalizzazione semplice (che ricorre qualora gli interessi maturati sul capitale iniziale vengano corrisposti separatamente in un periodo specifico) o composta (qualora gli interessi maturati vengano sommati al capitale iniziale in un periodo specifico, generandone così ulteriori). Anche sotto detto profilo solo il piano di ammortamento avrebbe consentito di ricostruire la composizione delle singole rate e dunque dei saldi, assurgendo a decisivo indice valutativo.
Da quanto sopra esposto, ne deriva, dunque, che l’incompleta produzione del contratto di finanziamento non consente di poter asseverare la fondatezza delle somme pretese a saldo, restando preclusa l’individuazione e l’esame delle poste in concreto applicate, rispetto ai termini contrattuali e non permette, così, di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio, restando insuperate le doglianze oggetto di opposizione.
La domanda deve dunque essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.”