Tribunale di Lecce, 14 ottobre 2025, n. 2871, Est. Ierimonti

Buoni Fruttiferi Postali – mancata consegna FIA – violazione obblighi informativi – rigetto appello Poste Italiane

“Pertanto, considerando che nella presente fattispecie effettivamente POSTE ITALIANE non ha fornito alcuna prova di aver consegnato tale foglio informativo, si deve ritenere che correttamente il Giudice di Pace abbia ritenuto che né i sottoscrittori, né l’odierna appellata -loro avente causa- siano stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso.

(…)

Sulla scorta di tali considerazioni, il relativo termine di prescrizione decennale entro cui proporre la domanda di risarcimento del danno non può decorrere dal momento dell’emissione dei suddetti buoni fruttiferi postali, per i quali la legge prevede un autonomo termine di prescrizione della domanda di rimborso decorrente dalla loro scadenza, bensì dal momento in cui l’odierna appellata, recatasi presso l’Ufficio postale, si è vista opporre il diniego alla liquidazione in ragione dell’intervenuta prescrizione degli stessi e quindi dal 7. l.2022, ossia dal momento in cui la stessa ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno.

(…)

Alla luce di queste considerazioni, dunque, l’appello va rigettato, con conferma della decisione del giudice di primo grado (…)”

Testo integrale