Cassazione Civile, 1° ottobre 2025, n. 26532, Pres. Scoditti, Rel. Dal Moro (ordinanza)

Contratti bancari – contratti a tasso variabile – art. 117 TUB – modalità applicazione tasso BOT – principi applicativi

“Reputa la ricorrente che in caso di mutuo a tasso variabile il contratto sia a formazione progressiva, onde il momento della sua «conclusione» non coinciderebbe con la sua stipulazione ma sarebbe riferibile alla scadenza dell’ultima rata, oppure alla scadenza di ogni singola rata. Perciò il CTU e la Corte d’appello e il CTU avrebbero errato nell’interpretazione del T.U.B. e nell’applicazione del tasso sostitutivo, giacché per epoca di conclusione del contratto doveva «singolarmente quella di maturazione di ogni singola rata»; con la conseguenza che il tasso variabile convenuto tra le parti, ove nullo, deve essere sostituito non con un tasso riferito all’originaria stipulazione del mutuo ma, via via, ad ogni singola rata con il tasso BOT favorevole ai cliente stabilito nei 12 mesi precedenti la maturazione della rata stessa. Sostiene inoltre – per quanto si comprende – che la Corte d’appello dovesse procedere ad imputare al capitale le somme che il cliente aveva diritto di ripetere per illegittima applicazione di interessi, con conseguente nuova riformulazione del piano di ammortamento.

6.1- Il motivo è infondato nella parte in cui deduce che erroneamente il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 comma 7 lett. a) TUB è stato individuato alla data di conclusione del contratto, anziché all’epoca riferibile all’ultima rata o ogni singola rata, giacché – come affermato dalla stessa ricorrente – la norma applicabile ratione temporis è nel senso che il tasso sostitutivo è quello dei 12 mesi precedenti «la conclusione del contratto», espressione legislativa inequivoca, di cui invoca una non meglio precisata interpretazione «estensiva».

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