Corte d’Appello di Milano, 2 novembre 2025, n. 2942, Pres. Rel. Galioto
Carte di credito revolving – contratto sottoscritto ante D.lgs. 141/2010 – fornitore non iscritto a Ufficio Italiano Cambi – nullità contratto – uniformità principi Sez. Unite n. 12838/2025 – ricalcolo tasso legale
““Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all’emissione della carta di credito cd. “revolving”, che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l’addebito di interessi, postula la necessità dell’iscrizione dell’emittente nell’elenco istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall’utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l’intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco”
(…)
La conclusione che deriva da tale ricostruzione è che “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest’ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”
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Il contratto oggetto di causa va dunque considerato nullo.
Sulle somme ricevute in prestito saranno dovuti gli interessi al tasso legale, ai sensi dell’art. 1284, primo comma, c.c.”