Tribunale di Firenze, 9 ottobre 2025, n. 3212, Est. Castagnini
Contratti bancari – riscossione crediti – società non iscritta albo ex art. 106 TUB – nullità procura
“Alla stregua delle considerazioni che precedono si deve ritenere che l’atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB, senza neppure l’intermediazione del master servicer iscritto all’albo ex art. 106 TUB, sia nulla per violazione di norme imperativa.
La società procuratrice risulta quindi priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest’ultimo. Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.
Nel caso di specie, tale difetto di rappresentanza non risulta sanato.”