Tribunale di Trani, 16 ottobre 2025, Est. Guerra (ordinanza)

Contratti bancari – cessione del credito – produzione contratto di cessione – art. 58 TUB – prova inclusione cessionaria

“rilevato che
nel caso di specie, gli opponenti hanno specificamente contestato l’esistenza del contratto di cessione e, a fronte di tale contestazione, la cessionaria non ha prodotto il ridetto contratto di cessione né ha allegato elementi, gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere esistente il suindicato contratto;
osservato, inoltre, che
gli opponenti hanno eccepito l’illegittimità di talune clausole del contratto di conto corrente bancario e del mutuo fondiario posti a fondamento della pretesa creditoria, il cui accoglimento comporterebbe non solo la compensazione rispetto al credito azionato in via monitoria, bensì la sussistenza di un saldo creditore a favore del correntista/mutuatario;
ritenuto che
tali eccezioni meritino un approfondimento istruttorio e siano, allo stato, sufficiente a porre nel dubbio l’obbligazione dedotta (quanto meno con riferimento alla sua quantificazione) con il decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto, allora, che,
salvo l’approfondimento istruttorio nel prosieguo del giudizio, allo stato non sussistano gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;”

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