Tribunale di Rieti, 23 ottobre 2025, Est. Della Fina (ordinanza)

Contratti bancari – cessione credito – difetto titolarità attiva – illegittima risoluzione cessionaria – sospensione efficacia titolo esecutivo

“Ritenuto che sussistano i presupposti per disporsi la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto, in quanto, sulla base degli atti e dei documenti allo stato prodotti, risulta difettare la titolarità in capo alla convenuta del diritto di pretendere il pagamento dell’intero capitale mutuato non ancora scaduto (oltre a interessi, accessori e spese come previsto dall’art. 6 del capitolato allegato al contratto di mutuo), considerato quanto segue:

– dai documenti allo stato prodotti nel presente giudizio non risulta che ad avvalersi della clausola risolutiva prevista dall’art. 5 del richiamato capitolato sia stata la banca cedente, bensì la odierna convenuta nel medesimo atto di precetto in questa sede opposto, (…)

– la convenuta, essendo cessionaria soltanto del credito derivante dal rapporto contrattuale intercorrente tra la banca cedente e la mutuataria, e non anche del contratto, non ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto stesso (ai sensi dell’art. 1456 c.c.) o di richiederla giudizialmente (ex art. 1453 c.c.)

(…)

– tale difetto della titolarità del credito (relativo all’intero capitale mutuato non ancora caduto) azionato con il precetto opposto emerge dagli atti e documenti allo stato prodotti, ed è dunque rilevabile anche d’ufficio dal giudice (…)”

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