Tribunale di Udine, 27 giugno 2025, n. 492, Est. Calienno
Leasing – indicizzazione – metodologia adeguamento canoni – day count convention – mancata specificazione – indeterminabilità oggettiva
“Orbene, ritiene il Tribunale che la clausola di indicizzazione del RISCHIO TASSO contenuta nei contratti oggetto di causa sia oggettivamente indeterminabile e non consenta la determinazione univoca dei canoni periodici, per mancanza di qualsiasi riferimento temporale al criterio ed al momento in cui debba essere determinata la variazione nonché qualsiasi riferimento matematico e/o documentale a supporto del calcolo.
In particolare non è specificata alcuna formula o esemplificazione per la determinazione del canone nel caso di variazione del parametro di riferimento collegato al tasso Libor (primo contratto) ed Euribor (secondo contratto), posto che, sotto il profilo matematico-finanziario, sono possibili diversi meccanismi di revisione periodica della rata in caso di canoni variabili, non esistendo una metodologia univoca.
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Del resto, ciò è avvalorato anche dall’assenza di precise indicazioni anche con riferimento ad altri parametri di rilievo da assumere nei conteggi (per la determinazione del piano finanziario alla prima modificazione del parametro di indicizzazione del tasso), quali ad esempio il regime di capitalizzazione degli interessi e la cosiddetta day count convention.
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Per tale ragione, le variazioni di indicizzazione al rischio cambio risultano strettamente connesse alle variazioni di rischio tasso. Ne consegue che, in mancanza dei dati relativi alle indicizzazioni sul tasso non è possibile stabilire quale sia il conseguente valore di indicizzazione sul cambio.
Va quindi dichiarata la nullità delle clausole di indicizzazione di rischio tasso e di rischio cambio per indeterminatezza dell’oggetto alla stregua dell’art.1346 c.c. relativamente ai contratti in esame.
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Ne consegue che i contratti inter partes vadano, più semplicemente, epurati degli effetti delle clausole di indicizzazione dichiarate nulle, senza alcuna applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art.117 TUB.”