Corte d’Appello di Genova, 5 novembre 2025, Pres. Rel. Castiglione
Fideiussioni – art. 1957 c.c. – decadenza termine semestrale – decorrenza domanda concordato preventivo – revoca decreto ingiuntivo
“Il Giudice di prime cure, difatti, avrebbe dovuto considerare quale dies a quo della decorrenza del termine di sei mesi di cui art. 1957 c.c. la data di presentazione della domanda di concordato preventivo, perché è in tale momento che l’obbligazione può dirsi scaduta.
(…)
Dagli atti di causa risulta che le obbligazioni oggetto del decreto ingiuntivo sono scadute il 16 maggio 2018 – avendo la presentato in quella data la domanda di concordato preventivo – e che il creditore abbia proposto per la prima volta le sue istanze contro il debitore il 26 novembre 2019, data di iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del (…) e di (…).
Accogliendo l’appello, riforma la sentenza del Tribunale, revocando il decreto ingiuntivo.”