Tribunale di Massa, 16 novembre 2025, n. 679, Est. Castagna
Prestito personale – tasso fisso – acquisto autovettura – ammortamento francese – regime composto – anatocismo – onere occulto – inclusione TEG – usura – applicazione art. 1815 c.c.
“Il CTU ha accertato che il piano di ammortamento alla francese utilizzato da è sviluppato in regime di capitalizzazione composta.
L’uso di tale regime, se non specificamente pattuito, crea un onere maggiore per il mutuatario rispetto al regime di capitalizzazione semplice. Il CTU ha quantificato questo differenziale interessi (costo occulto) in € 11.353,91.
Il Tribunale condivide l’orientamento secondo cui l’impiego della capitalizzazione composta non dichiarata costituisce una forma occulta di capitalizzazione che determina una produzione ricorsiva di un maggior monte interessi. Ciò configura un illegittimo effetto anatocistico in violazione dell’art. 1283 c.c..
(…)
• Calcolo con inclusione del costo occulto da capitalizzazione composta: Seguendo l’indirizzo giurisprudenziale che considera il maggior onere derivante dall’uso del regime composto come un costo occulto del credito, il CTU ha calcolato il TEG includendo il valore attuale di tale onere (€ 8.262,67). Tale calcolo porta a un TEG pari al 22,03956%. Tale valore è superiore al TSU del 18,9125%.
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Una volta accertato il carattere usurario delle pattuizioni contrattuali, opera la sanzione civile prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c., in base al quale “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Il divieto di anatocismo in abbinamento all’usurarietà del TEG comporta la conversione del mutuo da oneroso a gratuito (tasso zero). La sanzione colpisce non solo gli interessi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG.
Il CTU, nel ricalcolo a tasso zero, ha accertato che, a fronte dei pagamenti complessivi effettuati dalla mutuataria (€ 55.483,73), sussiste un credito residuo a favore della parte attrice.”