Corte d’Appello di Ancona, 20 novembre 2025, Pres. Est. Gianfelice

Conto corrente – accertamento del debito – documentazione parziale – estratti conto scalari – utilizzo metodo sintetico – attendibilità

“Nel caso di specie, il CTU ha ritenuto necessario, per dare risposta al quesito che gli era stato posto, adottare un “metodo sintetico”, poiché effettuata “sulla base dell’intera sequenza degli estratti conto depositati: scalari e riepilogo competenze. L’utilizzo del “metodo sintetico” (del tutto legittimo, la cui attendibilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito), pur non consentendo un’analitica e giornaliera ricostruzione dei movimenti sul conto, pur tuttavia è riconosciuto attendibile, in quanto comunque supportato da dati di partenza oggettivi. Inoltre si sottolinea che non vi è alcuna prova di scostamenti tra i risultati cui è pervenuto il C.T.U. utilizzando il metodo sintetico e quelli cui si sarebbe pervenuti, nel medesimo rapporto bancario, attraverso il metodo analitico.”

Ad avviso di codesta Corte il metodo sintetico è attendibile, secondo quanto si può desumere dalle tabelle allegate alla relazione e dai calcoli esposti. Va infatti considerato che gli estratti conto contengono comunque l’analitico dell’ultime mese di ogni trimestre ed il saldo trimestrale del conto, sicché il CTU ha potuto ricollegare detto saldo al primo numero debitorio esposto nello scalare; soprattutto, nei riepiloghi delle competenze contenute negli estratti conto prodotti sono esposti, come valori assoluti, interessi, commissioni e spese addebitate trimestralmente sicché il CTU, avvalendosi dei dati riassuntivi indicati nel prospetto competenze e spese, ha effettuato un calcolo sulla base dei valori medi e non sulle singole operazioni eseguite in conto corrente.”

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