Tribunale di Teramo, 27 ottobre 2025, n. 1234, Est. Bordin
Mutui e finanziamenti – tasso variabile – mancata pattuizione regime finanziario – violazione art. 117, c. 4, TUB – difetto trasparenza – ricalcolo tasso bot in capitalizzazione semplice
“La mancanza di idonei elementi informativi, nella scheda negoziale e nell’allegato piano di ammortamento — che, come detto, neppure sviluppa a scopo meramente esemplificativo l’andamento delle prime 24 rate sulla scorta del tasso iniziale —, da cui trarre una condizione economica che ha comportato l’applicazione di un monte interessi di molto superiore a quello cui si sarebbe giunti mediante l’applicazione del regime alternativo tecnicamente applicabile, ha sicuramente vulnerato la funzione informativa che il contratto di mutuo avrebbe dovuto assolvere a tenore dell’art. 117 T.U.B. Tale vulnus neppure risulta rimediato dall’indicazione del TAE. Tale grandezza, infatti, sarebbe stata idonea ad esprimere l’incremento degli interessi che il regime di capitalizzazione composta produce rispetto al regime semplice, allorquando i pagamenti siano previsti con cadenza infrannuale.
11-10.2. Ne è risultato il confezionamento di un contratto bancario non trasparente e, dunque, nullo in quanto violativo dell’art. 117, comma 4, T.U.B., con conseguente sostituzione del tasso convenzionale a mente del comma 7 della citata disposizione.
11-11. L’ausiliario ha proceduto a rielaborare il piano di ammortamento del contratto di mutuo per cui è causa applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, comma7, T.U.B., operando il ricalcolo sia in regime di capitalizzazione semplice, che in regime di capitalizzazione composta, giungendo a rideterminare il nuovo saldo dare-avere tra le parti.
(…)
In secondo luogo, ritiene il Tribunale di dover tener conto della modalità di conteggio “a capitalizzazione semplice”, tenuto conto della insussistenza di un esplicito accordo tra le parti per il diverso e più gravoso regime composto, che ha peraltro dato la stura alla accertata nullità contrattuale.”