Cassazione Civile, 22 novembre 2025, n. 30758, Pres. Terrusi, Rel. Crolla (ordinanza)

Contratti bancari – cessione in blocco – art. 58 TUB – cartolarizzazione crediti – eccezioni debitore ceduto

“(…) nell’ipotesi in cui viene azionato dalla Banca cessionaria del credito, nell’ambito di un trasferimento in blocco ex art 58 TUB, non eseguito tramite operazioni di cartolarizzazione, il diritto di credito, derivante dal saldo passivo di un conto corrente chiuso, il correntista debitore, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione, può, in via riconvenzionale, esercitare l’azione restitutoria di somme indebitamente versate al cedente, per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza, esclusivamente nei confronti della cessionaria”.

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