Tribunale di Bologna, 13 novembre 2025, Est. Vaccaro

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – legittimazione attiva cessionaria – mancata prova – produzione avviso G.U. – sospensione efficacia titolo esecutivo

“considerato che, pur prodotti in copia fotostatica i titoli esecutivi (mutui), alla stregua della scarna documentazione offerta da parte opposta a supporto della propria legittimazione attiva, a fronte delle contestazioni dell’opponente sollevate in atto di citazione, sussistono gravi motivi sotto il versante del fumus boni iuris (in re ipsa il periculum in mora) per disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva dei suddetti titoli, come azionati dal suddetto asserito creditore GROGU SPV s.r.l.;
non appare, infatti, allo stato degli atti, sufficientemente documentata la legittimazione sostanziale del creditore opposto, sulla base del solo estratto in G.U. pubblicato su istanza della stessa cessionaria

(…)

SOSPENDE l’efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali (… ) sottesi al precetto opposto;”

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