Tribunale di Potenza, 21 novembre 2025, Est. Genzano

Mutui e finanziamenti – ammortamento francese – regime finanziario – mancata pattuizione – applicazione tasso sostitutivo – ricalcolo in regime semplice

“Come chiarito dalla giurisprudenza più attenta, la differenza tra regime semplice e composto non è meramente tecnica, ma incide sostanzialmente sul costo complessivo del finanziamento. In particolare, recente giurisprudenza ha precisato e ribadito che “l’accettazione del piano di ammortamento da parte del mutuatario ricomprende l’accettazione delle sottostanti modalità matematico-finanziarie di costruzione dello stesso”, ma tale principio presuppone che il mutuatario sia effettivamente a conoscenza di tali modalità. La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che: – Il piano di ammortamento è stato costruito utilizzando il regime di capitalizzazione composta; – Tale regime non era espressamente indicato nel contratto; – L’applicazione del regime semplice comporterebbe un debito residuo significativamente inferiore (€ 5.430,28 anziché € 7.287,66). Tali risultanze evidenziano che l’applicazione del regime composto, non espressamente pattuito, ha comportato un maggior costo del finanziamento non trasparente per il mutuatario. La violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 117 comma 4 TUB comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 della medesima norma, che stabilisce l’applicazione del tasso sostitutivo. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito più recente, quando il contratto non indica chiaramente il regime di capitalizzazione utilizzato, determinando un costo occulto del finanziamento, trova applicazione il regime sostitutivo che, nel caso di specie, corrisponde al regime di capitalizzazione semplice. A riguardo, la stessa giurisprudenza di merito ha chiarito che “non sussiste indeterminatezza delle condizioni contrattuali quando il contratto di mutuo e la documentazione allegata indicano chiaramente il capitale mutuato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità e la composizione delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”. Nel caso di specie, tuttavia, manca proprio l’indicazione del regime di capitalizzazione, elemento che incide sostanzialmente sulla determinazione del costo effettivo del finanziamento. Alla luce delle considerazioni che precedono e delle conclusioni riportate dal CTU, che si condividono, l’opposizione proposta deve essere parzialmente accolta.”

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