Tribunale di Roma, 26 novembre 2025, n. 16347, Est. Manzi

Conto corrente – mancanza forma scritta contratto apertura – epurazione interessi convenzionali – ricalcolo tasso legale – saldo rettificato – fido di fatto

“Alla luce della circostanziata allegazione attorea di omessa stipulazione per iscritto dei contratti di apertura dei conti correnti oggetto di causa e della produzione dei relativi estratti conto, pertanto, non è ascrivibile alla correntista la mancata produzione in giudizio dei contratti originari, dei quali ha invocato la nullità per violazione della disciplina di cui all’ art. 117 TUB, che ne prescrive l’obbligo di forma scritta ad substantiam.

(…)

Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l’operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza la non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione, che devono essere quindi espunti dal calcolo del saldo di conto corrente, da ricostruire mediante la sola applicazione degli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.

(…)

Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime.

(…)

Così delineate le coordinate teoriche poste a fondamento della presente decisione va osservato che il CTU ha dato atto dell’assenza di documentazione contrattuale attestante la sottoscrizione di linee di credito ma, al contempo, ha riscontrato la concessione di una linea di credito suscettibile di essere apprezzata in termini di fido di fatto.”

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