Tribunale di Brescia, 3 dicembre 2025, n. 5311, Est. Busato
Muti e finanziamenti – ammortamento francese – mancata pattuizione regime finanziario – univoca metodologia ricalcolo interessi – indeterminatezza – ricalcolo tasso bot in regime semplice
“In sostanza, pur essendo evidente che non si è in presenza di un piano di ammortamento “all’italiana” (in cui la rata capitale per singola quota è costante) il contratto non specifica le modalità di calcolo della quota parte degli interessi: se in regime di capitalizzazione semplice o composta, né tale emergenza si può ricavare dallo sviluppo presuntivo del piano di ammortamento (che come visto non era completo nella parte relativa agli interessi) o dalla pattuizione in merito ad una rata costante (che nel caso in esame non sussiste).
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La data di scadenza dell’obbligazione di pagamento degli interessi è liberamente determinabile dalle parti che ben possono quantificare gli interessi con capitalizzazione semplice pur pattuendone il pagamento frazionato e anticipato.
Pertanto, dalla pattuizione relativa al pagamento di “n. 360 (trecentosessanta) rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi … ” non deriva alcuna indicazione in merito al regime di calcolo degli interessi.
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l’indeterminatezza non deriva dalla redazione di un piano di ammortamento incompleto ma del fatto che le condizioni pattuite nel contratto non permettono lo sviluppo di un unico piano di ammortamento e quindi la predeterminazione dell’entità degli interessi o quantomeno, trattandosi di mutuo a tasso variabile, della formula matematica da utilizzare al fine di determinare l’interesse dovuto alla variazione del parametro di riferimento.
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Tanto premesso la domanda di condanna della resistente alla rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 11 7 comma VII TUB in regime di capitalizzazione semplice deve trovare accoglimento.”