Tribunale di Napoli Nord, 5 dicembre 2025, n. 4295, Est. Cirma

Conto corrente – onere prova cessionaria – origine saldo finale – mancata produzione integrale estratti conto – revoca decreto ingiuntivo

“Conseguentemente per fornire piena prova della propria pretesa nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto produrre, oltre al contratto, gli estratti conto dall’apertura del rapporto fino al suo termine.

La mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto non consente di ritenere provata la formazione del saldo finale richiesto dalla banca in sede monitoria, con la conseguenza che non risulta adempiuto l’onere probatorio a carico del creditore.

Per le motivazioni sopra profuse, e con assorbimento delle altre questioni pur sollevate dalle parti in giudizio, l’opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.”

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