Tribunale di Lucca, 3 dicembre 2025 (ordinanza)
Contratti bancari – cartolarizzazione crediti – cessioni in blocco – lista crediti ceduti mancante – rigetto provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo
“Il Tribunale di Lucca con l’Ordinanza del 3.12.2025 ha rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione, richiesta dalla società cessionaria del credito, in relazione ad un decreto ingiuntivo opposto all’interno di un’operazione di cartolarizzazione del credito di cui all’art.58 T.u.b. e l.130/1999.
In particolare, il Tribunale toscano ha ritenuto assorbente la lacuna probatoria in ordine all’inclusione dello specifico credito nell’ambito della cessione di crediti in blocco, dal momento che la cessionaria, pur facendo riferimento ad una lista di crediti depositata presso un determinato Notaio, come specificato all’interno dell’avviso presente in Gazzetta Ufficiale, non ha poi prodotto anche in seno alle memorie integrative ex art.171-ter.1 c.p.c. la suddetta lista risultando viceversa prodotta una lista asseritamente estratta dall’URL indicato all’interno della medesima Gazzetta Ufficiale di cui è ignota però la provenienza, non risultando neppure sottoscritta. Inoltre, la dichiarazione della cedente che reca codice NDG coincidente con quello dei rapporti risultanti da altra documentazione, sempre secondo il Tribunale di Lucca, non può essere ritenuta intrinsecamente attendibile, provenendo da un procuratore dell’istituto di credito di cui non è dato intendere la conoscenza dei fatti di causa e, in particolare, dei documenti che concernono l’oggetto della cessione.
Per tale ragione il Tribunale adito di Lucca ha rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.”