Corte d’Appello di Roma, 5 gennaio 2026, n. 32, Pres. Thellung De Courtelary, Rel. Tucci
Finanziamenti – tasso di mora – usura – riduzione interessi corrispettivi – clausola di salvaguardia – nullità
“In realtà, come correttamente evidenziato dall’appellante, nel caso di specie la questione era diversa poiché è il tasso moratorio che viene indicato come uguale al (…) o in più del tasso corrispettivo per cui si tratta di applicare un calcolo come indicato in contratto.
Il fatto poi che il tasso di mora non fosse solo il (…), come sostenuto dall’appellata, ma fosse proprio il tasso corrispettivo + il (…) risulta confrontando il piano di ammortamento e la nota con cui il due agosto 2016 ha chiesto il rientro dal debito per morosità.
(…)
D’altro canto la mera previsione in contratto della clausola di salvaguardia non elide la nullità della pattuizione di un interesse che sin dall’inizio è usurario e comunque non dispensa Santander dal provare di avere adempiuto a detta clausola (cfr. Cass. 26286 del 2019 e Cass. 27106/2024 con riferimento a tassi variabili ma con principio applicabile anche al caso di specie) cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
L’effetto dell’usurarietà degli interessi moratori non è peraltro, al contrario di quanto afferma l’appellante, la gratuità del finanziamento ma unicamente la riduzione degli stessi alla misura degli interessi corrispettivi.
Come infatti affermato condivisibilmente da Cass. 16526/2024″