Tribunale di Bari, 1° gennaio 2026, n. 1 Est. Cesaroni

Contratti bancari – azioni illiquide – responsabilità banca – inadempimento contrattuale – risarcimento danni investitore

“In ogni caso, pur tenendo conto delle risposte più “tolleranti” rese in relazione al secondo questionario, non può dirsi adempiuto adeguatamente l’obbligo di informazione gravante sull’intermediario.

Infatti, gli investimenti oggetto di esame riguardano azioni non quotate, qualificabili quali titoli di rischio alto o medio-alto, tendenzialmente illiquidi, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, potendo quindi incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole.

Allo stato, non residua alcun valore attribuibile alle predette azioni, come già accertato in numerosi precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, con conseguente azzeramento del valore dell’investimento.

La valutazione complessiva degli elementi descritti porta a ritenere che, se adeguatamente informati in ordine ai rischi e alle caratteristiche dell’operazione oggetto di causa, gli attori non avrebbero optato per tale forma di investimento, avendo comportato la perdita pressoché totale della somma investita e la loro assunzione di un rischio integrale, partecipando al capitale di rischio; in tal senso si configura l’inadempimento colpevole della convenuta per aver consentito investimenti inadeguati rispetto al profilo di rischio degli attori, tale da giustificare l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice.”

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