Tribunale di Cassino, 13 dicembre 2025, n. 1572, Est. Ovallesco

Mutui e finanziamenti – tasso fisso – ammortamento francese – costo occulto – TEG usurario – sanzione ex art. 1815 c.c.

“Appare altresì corretta, sempre in forza delle superiori premesse, l’impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l’applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato.

Anche in tal caso il CTU ha ricalcolato il differenziale tra il regime finanziario composto ed il regime finanziario semplice più favorevole al mutuatario quantificando la somma in € 18.280,12.

Non può, pertanto, ritenersi che la parte mutuataria, in aderenza alle disposizioni di Legge menzionate, abbia espressamente contrattualizzato il maggior onere accertato (…)

Non v è, infatti, in atti alcuna espressa e valida pattuizione e/o accettazione delle parti attrici nel seno del contratto di mutuo e né può ritenersi validamente operata l’accettazione con la semplice sottoscrizione del piano di ammortamento posto che nello stesso piano non contiene criteri precisi ed intellegibili per il consumatore medio come già detto in precedenza.

(…)

Va, dunque, disposta la relativa sanzione ex art. 1815, comma 2, c.c. come quantificata dal CTU con conseguente condanna della parte convenuta alla refusione della somma di € 21.323,74 in favore delle parti attrici.

(…)

Va, infine, dichiarata l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali in punto di discrasia tra TAN dichiarato in contratto e tasso effettivo applicato al rapporto (…)”

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