Tribunale di Napoli, 16 gennaio 2026, n. 722, Est. Lottini
Mutui – indicizzazione franco svizzero – violazione codice consumo – clausola doppia indicizzazione – clausole estinzione anticipata – nullità
“Un’attenta disamina delle clausole di cui agli artt. 4 e 7 del contratto concluso tra le parti alla luce di tali principi, induce a ritenere che le medesime siano da considerarsi vessatorie e, dunque, nulle ex art. 36 Codice Consumo. Infatti, le clausole non espongono in maniera trasparente (…) il concreto funzionamento del meccanismo di conversione
(…)
In altri termini: tali clausole, per la loro intrasparenza, determinano un evidente e significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti e devono essere dichiarate nulle, ex art. 36 Cod. Consumo. all’intrasparenza, in particolare, consegue, per ciò solo, lo squilibrio tra le parti e dunque la necessità di dichiarare di nullità della clausola: (…)”