Cassazione Civile, 6 gennaio 2026, n. 290, Pres. Condello, Rel. Pellecchia

Mutui e finanziamenti – TAN – determinabilità per relationem TAEG/ISC – piano di ammortamento – art. 117 TUB

La decisione consegna una regola d’uso incentrata sulla determinabilità: nei contratti bancari soggetti all’art. 117 t.u.b., l’obbligo di indicazione del tasso non richiede, in via necessaria, la separata e puntuale esposizione numerica del TAN, se dal testo contrattuale e dagli allegati risultano criteri ed elementi oggettivi idonei a ricavarlo con certezza e senza discrezionalità dell’intermediario.

Nel caso esaminato, il piano di ammortamento “alla francese”, approvato dalle parti e contenente il dettaglio di rate, quota interessi e capitale residuo, è considerato elemento sufficiente a rendere il TAN “agevolmente” desumibile; ciò vale, per la Corte, a escludere la nullità parziale invocata e a confermare la validità del percorso seguito dal giudice di merito.

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