Corte d’Appello di Brescia, 15 gennaio 2026, n. 18, Pres. Magnoli, Rel. Laneri

Cessione del quinto – stipula ante 2010 – polizza assicurativa – inclusione TEG – usura – restituzione interessi ed oneri

“Ne consegue che deve essere considerata, anche per i prestiti con cessione del quinto conclusi prima del 01/01/2010, come quello oggetto di causa, la spesa relativa alla polizza assicurativa obbligatoria tra gli oneri da valutare per la formazione del T.E.G., non essendovi motivi validi a giustificarne l’esclusione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell’arco temporale di riferimento.

(…)

Ne discende che, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all’inclusione del costo della polizza, delle spese e degli oneri di intermediazione nel calcolo del T.E.G., anche i suddetti costi andranno espunti dalle somme dovute dal mutuatario.”

Testo integrale