Corte di Appello di Bari, 27 gennaio 2026, n. 110, Pres. Piliego, Rel. Binetti
Mutui e finanziamenti – regime finanziario composto – TAE – mancata indicazione – ricalcolo tassi bot in capitalizzazione semplice
“Risulta , infine, che entrambi i contratti non indicavano il TAE, ma solo il TAN ed il TAEG e che, all’interno del calcolo di quest’ultima voce, confluivano anche i costi addebitati ed addebitabili connessi presenti in entrambi i finanziamenti e puntualmente indicati nei contratti.
Sulla scorta di tanto ed in risposta ai quesiti formulati, il consulente affermava che entrambi i finanziamenti prevedevano un regime di capitalizzazione composto degli interessi, ma che tale circostanza non risultava né poteva desumersi dai contratti e dagli allegati. Rilevava, poi, che il TAE era stato per entrambi i finanziamenti superiore al TAN indicato. In particolare, con riferimento al mutuo fondiario del 2003 il TAN era al 3,60% mentre il TAE risultava pari al 3,63%; invece, rispetto al finanziamento del 2010, il TAN era al 3,52% mentre il TAE risultava pari al 3,58%.
Può dunque ritenersi che, nella specie, la discrasia rilevata dal consulente, risolvendosi in una inesatta indicazione del tasso in concreto applicato, che per effetto dell’ammortamento alla francese è superiore al TAN (anche se inferiore al TAEG), si sia tradotta nell’applicazione di un valore su cui non vi è stata espressa pattuizione né accordo tra le parti.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente rispetto ad entrambi i rapporti contrattuali la nullità per violazione dell’art. 117 TUB per non essere stato previsto per iscritto il tasso di interesse applicato, ma soltanto quello nominale, diverso ed inferiore a quello effettivo, con la conseguenza che si rende necessario procedere al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto mediante la sostituzione del tasso BOT indicato dall’art. 117 TUB e con capitalizzazione semplice degli interessi.”