Cassazione Civile, 30 dicembre 2025, n. 34872, Pres. Scarano, Rel. Condello (ordinanza)
Leasing – Tasso Leasing – TIA – TAN – determinabilità per relationem – no applicazione tassi bot – eventuale risarcimento danno
“Nel respingere il gravame la corte di merito, dopo essersi soffermata ad evidenziare l’equivalenza del T.I.A. e del Tasso leasing, ha osservato che nella specie non si discute di omessa indicazione del tasso di leasing, effettivamente prescritta dalla circolare della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, ma ‹‹di un’indicazione scorretta, che impedirebbe all’utilizzatore un’effettiva conoscenza del costo dell’operazione, cosicché il tasso – pur espressamente indicato – avrebbe soddisfatto solo formalmente, ma non anche sostanzialmente, le prescrizioni della Banca d’Italia in proposito››; ed ha aggiunto come sia stata proprio la giurisprudenza di legittimità a sottolineare che ‹‹il principio di trasparenza (alla cui violazione pure riconosce l’idoneità ad incidere sul piano della nullità contrattuale, ove si riverberi sull’equilibrio economico del contratto, non limitandola all’ambito del vizio del consenso) debba ritenersi osservato ove il tasso di leasing sia comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà››.
Da tanto ha tratto la conseguenza che ‹‹l’indicazione in contratto dell’indicatore numerico corrispondente al TAN in luogo di quello che avrebbe dovuto corrispondere al tasso leasing (pratica che le società di leasing hanno per lungo tempo adottato)›› non fosse per ciò solo sufficiente a far ritenere la violazione dell’obbligo di trasparenza, ‹‹essendo il requisito soddisfatto dalla chiara evidenza di tutti gli elementi dal quale ricavare il tasso di attualizzazione (numero, misura e periodicità dei canoni e criterio di indicizzazione), a fronte dei quali l’esposizione del tasso risultante assume un valore meramente formale››.”