Tribunale di Rimini, 23 gennaio 2026, Est. Melucci

Fideiussioni – clausole 2, 6 e 8 – nullità parziale – decadenza ex art. 1957 c.c. – revoca decreto ingiuntivo

“Da quanto esposto deriva che le fideiussioni de quibus restano valide ed efficaci, ma sono nulle relativamente alle clausole – di cui ai citati articoli 2, 6, 8 nel testo prodotto in giudizio – di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all’art. 1957 c.c. in quanto riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1419 c.c.

(…)

Si deve, pertanto, ritenere che ai sensi dell’art. 1957 c.c., ridivenuto applicabile per effetto della rilevata parziale nullità delle fideiussioni, la parte creditrice è decaduta dalla facoltà di agire contro i fideiussori, con conseguente estinzione dell’obbligazione fideiussoria.”

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