Tribunale di Lodi, 22 gennaio 2026, n. 16, Est. Redini
Contratti bancari – non consumatori – clausola floor – mancanza cap – scelta negoziale – clausola comprensibile – non vessatorietà
“I signori (…) sono agricoltori e hanno contratto il mutuo per l’acquisto di una cascina e di terreni agricoli necessari per la loro attività. Non è possibile, pertanto, qualificarli consumatori con la conseguenza della non applicabilità della disciplina rafforzata del consumatore e della disciplina delle clausole vessatorie; rimane possibile solamente la tutela ordinaria di trasparenza bancaria. Analizzando il floor si evince che, quanto alla trasparenza bancaria il tasso minimo era chiaramente indicato nel contratto (5,25% ), la clausola era esplicita e non ambigua. Quanto alla mancanza di un relativo cap per un non consumatore l’asimmetria di rischio è considerata scelta negoziale che, se nota e contrattualmente accettata non comporta l’illegittimità del mutuo.
In questo senso la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1942 del 28 gennaio 2025) ha confermato che la clausola è inclusa nell’autonomia negoziale delle parti, purché chiara e comprensibile; non costituisce di per sé vessatorietà contrattuale; la clausola floor non è soggetta a valutazione di vessatorietà ai sensi dell’art. 34, comma 2, Codice del Consumo quando attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o del corrispettivo e il cliente ne è consapevole al momento della firma.”