Tribunale di Monza, 30 gennaio 2026, n. 212, Est. Petronzi
Contratti bancari – mutui chirografari – onere prova – produzione estratti conto – salda conto ex art. 50 TUB – insufficiente
“Nel caso di specie, sin dalla prospettazione iniziale, la parte opponente si è doluta del fatto che i due finanziamenti chirografari sopra menzionati su cui si è fondato il monitorio erano gestiti o canalizzati in un conto corrente n. 103491102 (a cui era collegato funzionalmente un conto anticipo fatture n. 103952361), rispetto al quale la banca nulla ha prodotto – né nella fase monitoria, né nella presente fase di merito – sia con riferimento ai contratti sia, più in particolare, con riferimento agli e/c, i quali sarebbero stati idonei a consentire la esatta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, contestando dunque il saldo debitorio esposto dalla banca.
(…)
Tale documentazione, se, da un lato, può considerarsi idonea a provare la genesi del contratto (docc. 6 e 10 fascicolo monitorio) ed il versamento e l’erogazione delle somme (docc. 7 e 11 fascicolo monitorio), dall’altro lato, non è idonea – nel contesto processuale dell’ordinario giudizio di cognizione – a provare il saldo debitorio di cui la banca ha chiesto col monitorio il pagamento. In particolare, i doc. 9 e 13 fasc. monitorio risultano essere dei meri saldaconti ai sensi dell’art. 50 TUB – funzionali per la emissione del decreto ingiuntivo – ma del tutto inidonei – nel successivo contesto del giudizio di cognizione ordinaria seguente alla opposizione al decreto ingiuntivi, nel quale l’onere della prova di provare la esatta consistenza del credito ricade, in presenza delle contestazioni sul quantum che la parte opponente ha mosso, sulla parte opposta/attore sostanziale – a ricostruire con precisione ed esattezza la pretesa creditoria.
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Attenta giurisprudenza di legittimità (Cass. 5373/2024), in ipotesi di contratto mutuo regolato o canalizzato in conto corrente, ha evidenziato che, al fine di assolvere all’onere probatorio ricadente sul creditore di provare la pretesa creditoria, è necessaria un’indicazione analitica delle rate insolute, dei tassi applicati e la produzione di tutti gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto.”