Corte di Appello di Torino, 12 gennaio 2026, n. 53, Pres. Rel. Ratti
Cessione del quinto – assicurazione – usura – inclusione TEG – irrilevanza istruzioni Bankitalia – applicazione art. 1815 c.c.
“La giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cassazione sez. 6-1 n. 3025 del 01/02/2022) è consolidata nell’affermare: (i) che, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo; (…) la Cassazione ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 c.p. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia; (ii) che quindi non ha nessun rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi (…)
(…)
Applicando i suddetti principi al caso di specie, si deve concludere per la fondatezza della domanda di parte appellante, atteso che – includendo il costo della polizza assicurativa obbligatoria – viene ampiamente superato il tasso soglia (15,39% nel periodo di riferimento).
9. Atteso quanto sopra esposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarata l’usurarietà del contratto di finanziamento oggetto di causa e la sua conseguente gratuità anche per quanto concerne le commissioni pagate, (…)”