Tribunale di Lecce, 3 febbraio 2026, n. 418 Est. Sanghez

Mutui e finanziamenti – assicurazione – inclusione TAEG – difformità TAEG pattuito – ricalcolo tassi bot

“Di talché, le spese assicurative, non propriamente “facoltative” (per come strutturate), avrebbero dovuto essere inserite nel computo del TAEG. La divergenza rispetto all’indice riassuntivo espresso in contratto, dovuta all’omesso inserimento di alcune voci obbligatorie, è un’anomalia che incide sugli elementi strutturali del contratto e comporta, consequenzialmente, gli effetti invalidanti delle relative pattuizioni, ai sensi dell’art. 125 bis, comma 6, TUB. La sanzione normativa prescrive la rideterminazione del TAEG, ancorata ai tassi sostitutivi ex lege.

Pertanto, come da quesito, avendo riscontrato un TAEG applicato difforme da quello pattuito il c.t.u. rideterminava il piano di ammortamento ai sensi dell’art.117 TUB, effettuando il riconteggio, rielaborando il piano di ammortamento con l’applicazione del tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e pari al 1,441%, considerando come capitale richiesto a prestito l’importo di €.50.000,00, ossia l’importo messo a disposizione del Quindi, tenuto conto dei pagamenti effettuati, l’importo residuo ancora da corrispondere dagli opponenti alla data del 29 giugno 2015 è risultato pari ad €.13.580,68.”

Testo integrale