Tribunale di Perugia, 12 febbraio 2026, Est. Fiore (ordinanza)
Contratti bancari – cartolarizzazione crediti – Special vs Master Servicer – procura – nullità – difetto legittimazione attiva cessionaria
“- ritenuto, tuttavia, condivisibile l’orientamento successivo all’indirizzo tracciato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “ l’atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB sia affetta da nullità per violazione di norma imperativa e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest’ultima. Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.” ( Trib . Alessandria 17.6.2024, cfr anche Trib Firenze 27.5.2024, Trib. Palermo 2.12.2024; Trib. Firenze 9.10.2025);
ritenuto, pertanto, che manchi la prova della legittimazione alla riscossione di crediti cartolarizzati e, conseguentemente, che sia necessario che venga regolarizzata la costituzione in giudizio da parte della società opposta tramite il conferimento del potere di rappresentanza da parte della società cessionaria al master servicer indicato nell’avviso di cessione in G.U. e da questi allo special servicer;
P.Q.M.
rileva il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale (…) rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art 648 c.p.c. (…)”