Tribunale di Napoli, 19 febbraio 2026, n. 2773, Est. Frallicciardi

Contratti bancari – cessione in blocco – onere prova – lista crediti ceduti non univoca – mancata dimostrazione trasferimento credito – difetto titolarità attiva

“Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria Itacapital S.r.l. ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di Banca Ifis S.p.A., da quest’ultima precedentemente acquistati mediante contratti di cessione intervenuti con diversi istituti di credito e, tra gli altri, con l’istituto mutuante Findomestic Banca S.p.A.

E tuttavia, l’odierna opposta non ha dimostrato, a monte, l’effettivo perfezionamento della prima cessione, ossia di quella che sarebbe intervenuta tra Findomestic Banca S.p.A. e Banca Ifis S.p.A., non avendo offerto alcun elemento di prova al riguardo, con la conseguenza che non può dirsi provato che il credito che si assume sia stato ceduto a Banca Ifis S.p.A. fosse proprio quello successivamente trasferito da quest’ultima a Italcapital S.r.l. e fatto oggetto della pretesa monitoria.

(…)

D’altro canto, neppure vi è prova del perfezionamento del secondo trasferimento del credito in parola, che sarebbe avvenuto in favore di Itacapital S.r.l.

Intanto, è agli atti solo la proposta di “contratto di cessione di credito” (doc. 7 fascicolo monitorio) che Italcapital S.r.l. ha inviato a Banca Ifis S.p.A. e non anche l’accettazione della suddetta proposta, per cui, anche in tal caso, non è dimostrato il perfezionamento del contratto di cessione tra le parti (art. 1326 c.c.).

A ciò si aggiunga che nella proposta di contratto di cessione depositata, l’esatta identificazione dei crediti ceduti è stata rimessa dai contraenti ad un allegato contrattuale (“Allegato A.1: Elenco crediti”), il quale rimanda ad un supporto informatico non riscrivibile, il cui contenuto non è agli atti di causa.

Quanto al documento denominato “Lista crediti Ceduti Italcapital Banca Ifis” (doc. 8 in fascicolo monitorio), esso, privo di valenza probatoria di per sé solo considerato, non è, comunque, univocamente riferibile al contratto di cessione di cui verosimilmente costituisce un allegato.

In primo luogo, trattasi di una mera schermata, priva di intestazione e sottoscrizione delle parti. A ciò si aggiunga che l’individuazione dei crediti ivi indicati quali oggetto dell’intervenuta cessione è rimessa a un “codice pratica” e a un “NDG” che, però, non sono riportati nel contratto di finanziamento e, pertanto, non possono con certezza essere riferito alla posizione della (…). In tale contesto probatorio, per quanto già detto, il solo estratto della G.U. contenente l’avviso di cessione intervenuta tra Banca Ifis S.p.a. e Italcapital S.r.l. (n. 21 del 18 febbraio 2017, doc. 4 in fascicolo monitorio) non è sufficiente a dimostrare il trasferimento del credito.

In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell’effettiva titolarità in capo all’odierna opposta del credito azionato.”

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