Tribunale di Teramo, 24 febbraio 2026, Est. Bordin
Conto corrente – apertura ante 2000 – anatocismo – interessi ultralegali – ricalcolo tasso bot – cms – mancata pattuizione
“Rapportando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso che qui occupa, deve concludersi nel senso della nullità della pattuizione della c.m.s., tenuto conto che le lettere – contratto di credito del 05/05/2004 e del 05/08/2008 fanno esclusivo riferimento all’aliquota dell’onere, senza alcuna delimitazione della base di calcolo e della periodicità.
Né, successivamente, la Banca ha provveduto a regolamentare le commissioni sull’accordato, le commissioni di istruttoria veloce o altre consimili commissioni mediante specifiche pattuizioni.
11-5.2. Ne consegue l’espunzione, dal rapporto di conto corrente per cui è causa, di tali voci di costo applicate sulla scorta di pattuizione nulla – in quanto indeterminata – o in assenza di pattuizione stessa.
(…)
Dagli atti di causa, poi, non è dato evincersi alcuna espressa e specifica pattuizione per iscritto di adeguamento alla delibera CICR 9 febbraio 2000, con la conseguenza che, pur a fronte dell’applicazione degli interessi debitori e creditori con pari periodicità, l’evidente regime peggiorativo così determinato, rispetto a quello previsto di defa11lt, non consente di riconoscere legittimità all’operato dell’istituto di credito.
Lo stesso è a dirsi per tutti i periodi successivi. A fronte delle intervenute modifiche normative (e giurisprudenziali), infatti, nulla risulta specificamente pattuito per iscritto tra le parti.
11-6.1. Deve concludersi, pertanto, per l’illegittimità di qualsiasi capitalizzazione degli interessi operata dall’apertura del conto e sino all’ultima operazione disponibile (03/09/2018).
(…)
II-7. Con riguardo agli interessi ultralegali, il rapporto per cui è causa ha avuto origine con il contratto del 06/05/1994, privo delle condizioni economiche. Specifiche pattuizioni, infatti, sono state poste per iscritto solo a partire dal 05/05/2004.
Per il periodo compreso tra il 06/05/1994 e il 04/05/2004, al tasso passivo concretamente applicato deve essere sostituito quello ex art. 117 T.U.B. Per il periodo successivo, invece, la determinazione del tasso convenzionale risulta oggetto di specifica pattuizione.”