Tribunale di Massa, 8 gennaio 2026, n. 34, Est. Ginesi

Mutui e finanziamenti – ammortamento francese – capitalizzazione composta – mancata pattuizione – insufficienza piano di ammortamento allegato – ricalcolo tassi bot in regime semplice

“Nel caso di specie, pertanto, il finanziamento deve ritenersi non in contrasto con l’art. 1815 comma II c.c., tuttavia va fatta propria la valutazione del CTU Persona_1 laddove afferma (pag. 26 relazione) “Sempre relativamente al contratto di finanziamento a rimborso rateale, il debito del mutuatario risulterebbe invece rideterminato, rispettivamente in euro 18.058,97 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice epoca iniziale) ed in euro 18.005,35 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice epoca finale) nel caso di ricalcolo del rapporto di finanziamento a tasso BOT”.

Come infatti osservano le citate sezioni unite del 2020 e anche il Tribunale di Salerno sopra richiamato (4708/2025 cit): ““La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).”.e nella vicenda in esame il C.T.U. nominato ha proceduto rilevando che “L’analisi condotta ha evidenziato che il contratto ed il piano di ammortamento allegato non indicano il regime di capitalizzazione concordato dalle parti, pertanto la scrivente ha proceduto ad effettuare una serie di tentativi di calcolo volti ad individuare il regime finanziario applicato; (…) Dalle indagini condotte è emerso che la prima quota capitale del mutuo è quella che viene determinata applicando il regime composto al tasso di interesse del 3,276% (tasso fisso per i primi 12 mesi del contratto). Si può affermare, pertanto, che il regime applicato dalla banca è quello composto, detto regime non risulta espressamente concordato tra le parti.” 

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