Tribunale di Parma, 27 febbraio 2026, n. 237, Est. Vittoria
Contratti bancari – consumatore – fideiussioni – schema ABI – intesa anticoncorrenziale – nullità clausola sopravvivenza – nullità – decadenza banca ex art. 1957 c.c.
“E’ indubbio che Pt_1 fosse un consumatore: se così è, la semplice doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c. non è sufficiente a tradurre la trattativa privata che la normativa consumeristica pretende per l’apposizione dei patti in deroga al diritto scritto.
Ne consegue che è nulla la clausola 8 (clausola di sopravvivenza) e dunque si applica la norma di diritto dispositivo cui la parte predisponente intendeva derogare, con una procedura da ritenersi invalida.
Ripristinato il regime legale, si dirà che il decreto ingiuntivo va revocato, in quanto fondato su un diritto di credito da cui la finanziaria deve dichiararsi decaduta ai sensi dell’art. 1957 c.c. non avendo dato prova di aver agito nel termine semestrale, previsto a pena di decadenza.”