Tribunale di Bari, 2 marzo 2026, n. 1351, Est. Chibelli
Contratti bancari – consumatore – decadenza beneficio termine – inadempienza pagamento rateale – clausola vessatoria
“La giurisprudenza è peraltro giunta a ritenere che una clausola, come quella di specie, che subordina la facoltà dell’istituto di credito di richiedere il rimborso immediato di tutto l’importo dovuto al verificarsi della sola circostanza del mancato pagamento di un numero anche esiguo di rate da parte del cliente, perciò prescindendo da qualunque valutazione in ordine alla situazione patrimoniale del ricorrente, si inscrive nel novero delle clausole che l’art. 33 cod. cons. qualifica tra quelle in astratto idonee a determinare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, salva la prova della ricorrenza di una specifica trattativa individuale (…)
Ciò ritenuto, si evidenzia che la clausola in esame, anche se specificamente approvata per iscritto, non risulta essere stata oggetto di trattativa individuale, requisito necessario al fine di escludere la presunzione di vessatorietà della clausola ex art. 34 cod. cons.
Né la banca convenuta, gravata dell’onere probatorio ai sensi del comma 5 dell’art. 34 cod. cons, ha fornito tale prova contraria.
(…)
Ebbene, in assenza di prova dello svolgimento di una specifica trattativa individuale con il consumatore – prova che, nel caso di specie, non è stata fornita – la clausola in argomento è da ritenersi illegittima ex art. 34 Cod. Consumo.
In conclusione, alla data di comunicazione della dichiarazione del 05/12/2013, non sussistevano presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, tali da legittimare la rivendicazione delle rate non scadute.
Per tali ragioni, l’opposizione va dunque accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.”