Tribunale di Oristano, 26 febbraio 2026, n. 127, Est. Sesta
Contratti bancari – mutuo condizionato – quietanza erogazione – prova consegna somma mutuata – contratto reale – forma pubblica – inidoneità titolo esecutivo
“Nel caso dì specie, la quietanza appare essere una mera clausola di stile riprodotta a stampone dal notaio rogante, mentre la dichiarazione di vincolo è l’unica che appare essere aderente al caso concreto.
Ritenuto, quindi, provato che la somma è stata inizialmente vincolata, Pt_4 avrebbe dovuto provare che il deposito è stato poi effettivamente svincolato, in quanto solo tale fatto avrebbe trasformato quella che è all’evidenza una mera promessa in un mutuo vero e proprio, che, come ricorda la difesa Pt_4 è contratto reale (art. 1822 c.c.), e ciò non ha fatto. Si deve quindi concludere che la somma da mutuare non sia mai stata effettivamente versata, e quindi non deve neanche essere restituita. L’ostacolo all’esecuzione, quindi, non è tanto l’inidoneità del mutuo in forma pubblica a costituire titolo esecutivo, quanto la radicale inesistenza dell’obbligazione oggetto dì esecuzione.”