Tribunale di Bolzano, 12 marzo 2026, n. 235, Est. Covi
Contratti bancari – tasso minimo – clausola floor – violazione buona fede – esclusione
“Parte opponente si duole della clausola “floor” contenuta nel contratto di finanziamento n. (…) del 06.02.2019 (doc. 6 opposta, art. 2), ossia della pattuizione di un tasso non inferiore al 3 % nominale annuo (cfr. conclusioni in atto di citazione, pag. 18), in quanto condotta violativa di buona fede.
L’assunto è manifestamente infondato. Tale clausola delimita, in un contratto di mutuo a tasso variabile, l’interesse minimo spettante alla banca. Il fatto che la banca si sia cautelata da un eccessivo ribasso dei tassi, tramite una clausola floor, non contrasta in alcun modo con la buona fede, essendo il tenore letterale chiarissimo e tale che anche il mutuatario più sprovveduto è in grado di comprendere che, per tutto l’arco di durata contrattuale, dovrà corrispondere quantomeno tale interesse alla banca. Quanto alla mancanza di una soglia di sbarramento in favore del cliente, ciò è connaturale ad un tasso ad interesse variabile, liberamente scelto dal cliente, il quale avrebbe potuto optare per un mutuo ad interesse fisso, più oneroso ma con la garanzia di non essere esposto al rialzo dei tassi. Anche la Corte di cassazione con sentenza 28.01.2025 n. 1942 ha escluso la vessatorietà di una clausola floor contenuta in un contratto di mutuo.”