Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, 17 marzo 2026, n. 4412, Pres. Rel. Pica

Contratti bancari – fideiussione omnibus – consumatore – clausola derogatoria art. 1957 c.c. – clausola “a prima richiesta” – nullità

“Ciò posto, sulla vessatorietà della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., contenuta nell’art. 5 della fideiussione in atti, va osservato che in materia di contratti tra consumatore e professionista, l’art. 33, comma 2, lett. t) del d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) presume vessatorie le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.

La clausola che deroga al termine decadenziale previsto dall’art. 1957 c.c. rientra in tale ambito, poiché priva il garante della tutela legale che impone al creditore di agire sollecitamente contro il debitore principale (cfr. Cass. n. 27588/2023; n. 14687/25; n. 20773/25).

Per le stesse ragioni, è da considerarsi vessatoria anche l’ulteriore clausola c.d. “a semplice richiesta”.

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