Tribunale di Salerno, 26 gennaio 2026, n. 440, Est. Cerruti

Mutui Barclays – indicizzazione franco svizzero – doppia conversione – estinzione anticipata – significativo squilibrio diritti per consumatore medio – nullità clausole per vessatorietà

“L’art. 7 del contratto prevede che “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Controparte_4 in base al ‘tasso di cambio convenzionale’ e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio  Controparte_3 giorno dell’operazione di rimborso”.

Tale clausola presenta evidenti profili di criticità alla luce dei principi europei:

ambiguità terminologica: l’uso dell’espressione “capitale restituito” invece di “capitale residuo” genera confusione interpretativa;

mancanza di chiarezza del meccanismo: la clausola non spiega in modo comprensibile per un consumatore medio il funzionamento della doppia conversione valutaria e le sue implicazioni economiche;

insufficiente informazione sui rischi: il complessivo impianto contrattuale e le comunicazioni di trasparenza quantomeno dei primi anni non illustravano adeguatamente gli effetti dell’indicizzazione in sede di estinzione anticipata.

Come evidenziato nella sentenza di questo Tribunale n. 3602/2025, pienamente condivisa da questo giudice “proprio l’esame delle richiamate clausole rende evidente che le stesse non sono chiare né comprensibili nel loro contenuto tecnico per un consumatore medio, non consentendogli di comprendere il tasso di interesse applicabile in concreto e né le modalità di funzionamento del complesso ed oscuro meccanismo finanziario”.

Tra l’altro, appare quantomeno singolare che nel contratto di mutuo siano riportati, per l’ipotesi di estinzione, esempi di costi a carico del mutuatario relativi ad aspetti finanziariamente secondari, mentre per l’elemento essenziale del contratto, ovvero la speculazione sul valore del franco svizzero, non venga rappresentata nessuna ipotesi al verificarsi di uno scenario negativo per il consumatore (invero quantomeno probabile per la posizione storica della valuta estera contro cui viene formulata la scommessa).

Infatti, mentre il contratto riporta esempi chiari e rassicuranti del “compenso omnicomprensivo di estinzione” (con esempi numerici che indicano costi minimi di 15 o 30 euro su un capitale di 1.000 euro), non fornisce alcuna esemplificazione degli effetti della doppia conversione valutaria in caso di apprezzamento del franco svizzero.

(…)

Le clausole contrattuali contestate sono affette da nullità per vessatorietà, determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti. Il meccanismo di indicizzazione valutaria, pur presentandosi come aleatorio bilaterale, in realtà e sotto molteplici aspetti grava esclusivamente sul consumatore.

La nullità di tali clausole non comporta la caducazione dell’intero contratto, applicandosi l’art. 1419 c.c., e determina il diritto del consumatore alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal mutuante.

Quindi, dichiarata la nullità del combinato disposto delle clausole 4, 4 bis e 7 contenute nel contratto di mutuo stipulato dall’attore che ha anticipatamente estinto il mutuo e dunque versato quanto richiesto, deve essere conseguentemente dichiarato il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla controparte.”

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